Sez. 5, Sentenza n. 24675 del 23/11/2011 (Rv. 620611 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE | Introduzione irregolare di merce in ambito comunitario - Obbligazione doganale - Art. 202, comma 3, reg. CEE n. 2913 del 1992 - Responsabilità dell'importatore - Responsabilità dei partecipi all'importazione e dei detentori della merce - Differenze - Conseguenze.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di dazi all'importazione, l'art. 202, comma 3, del codice doganale comunitario di cui al Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913/92, qualifica come debitori per l'obbligazione doganale sorta in seguito all'irregolare introduzione di merce in ambito comunitario, in primo luogo, l'importatore (e cioè colui o coloro che hanno proceduto all'importazione irregolare) e, quindi, le persone che ad essa hanno partecipato o che hanno acquisito o detenuto la merce illegalmente introdotta, prevedendo solo per tali persone - quale presupposto per la responsabilità - che esse sappiano o debbano, secondo ragione, sapere che l'introduzione della merce era irregolare, con la conseguenza che - come evidenziato anche dalla sentenza della Corte di Giustizia CE, 17 luglio 1997, resa nel procedimento C-97/95 - l'eventuale buona fede non esime l'importatore dalla sua responsabilità per l'adempimento dell'obbligazione doganale.
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 12/10/1992 num. 2913 art. 202 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)