Sez. 3, Sentenza n. 5995 del 13/10/1986 (Rv. 448344 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI O ALLA ESECUZIONE INIZIATA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - LEGITTIMAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI - IN GENERE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI O ALLA ESECUZIONE INIZIATA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - LEGITTIMAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE.*
Poiché il socio di una società in nome collettivo - essendo la sua responsabilità, ancorché solidale, di natura sussidiaria - non è tenuto ad eseguire la prestazione cui è obbligata la società, ma deve soltanto sopportare le conseguenze dello inadempimento di questa, egli non è neppure legittimato in proprio a contrastare l'Azione del creditore della società (non essendo soggetto passivo di un'obbligazione avente lo stesso contenuto della obbligazione sociale) e, di conseguenza, non può proporre opposizione agli Atti esecutivi od all'esecuzione iniziata nei confronti della società.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Civ. art. 2304, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)