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Sez. L, Sentenza n. 10740 del 02/12/1996 (Rv. 500976 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rapporto di lavoro relativo a società in accomandita semplice - Azione in giudizio proposta contro il socio accomandatario quale titolare di una ditta individuale - Eccezione di difetto di legittimazione passiva - Proposizione in appello - Ammissibilità - Responsabilità personale del socio accomandatario - Accertamento - Chiamata in giudizio del medesimo quale socio - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500976-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE

Il socio accomandatario di una società in accomandita semplice che, in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato di cui sia parte la società, venga convenuto in giudizio quale titolare di un'inesistente ditta individuale, indicata quale parte di tale rapporto obbligatorio, può eccepire anche in appello, nonostante il regime di decadenze e preclusioni vigente nel rito del lavoro, il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché è in discussione, in tal caso, il merito della controversia, e la presenza di tutti gli elementi costitutivi della domanda vanno accertati anche d'ufficio; né, ai fini del rigetto della deduzione difensiva in questione, può rilevare la responsabilità illimitata del socio accomandatario per i debiti della società, poiché l'accertamento di tale responsabilità presuppone pur sempre la chiamata in giudizio del socio come tale, anche di consentirgli di far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2304, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2318

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)