Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6974 del 17/03/2017 (Rv. 643385 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Atto stragiudiziale enunciante la volontà di proporre azione di rescissione - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Necessità della domanda giudiziale – Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di rescissione del contratto, l'interruzione della prescrizione consegue esclusivamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale e non anche ad un atto stragiudiziale di costituzione in mora, atteso che la corrispondente azione costituisce l'esercizio di un diritto potestativo rispetto al quale l'altra parte ha una posizione di mera soggezione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943 com. 4, Cod. Civ. art. 1448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)