Sez. 2 - , Ordinanza n. 20705 del 04/09/2017 (Rv. 645240 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Vizi della cosa venduta - Atto stragiudiziale enunciante la volontà dell'acquirente di esercitare l'azione di risoluzione - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Esclusione - Necessità della domanda giudiziale - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
In tema di esercizio di diritti potestativi, quale l'esperimento dell'azione di risoluzione di un contratto di compravendita per vizi della cosa venduta, l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, risultando inidoneo all'uopo qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)