Sez. 4, Sentenza n. 20189 del 18/04/2001 Ud. (dep. 18/05/2001) Rv. 219846 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SVOLGIMENTO | Richiesta dell'imputato di procedere con rito alternativo - Disciplina concernente l'avviso della facoltà di chiedere un termine a difesa - Applicabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - SVOLGIMENTO
L'avviso all'imputato relativo alla facoltà di chiedere il termine a difesa nell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui all'art.451, comma 6, cod. proc. pen., non concerne la distinta ipotesi prevista dall'art.451, comma 5, che disciplina l'avviso all'imputato della facoltà di chiedere che si proceda, in alternativa al rito prescelto dal Pubblico Ministero, con uno dei riti alternativi in quanto, in quest'ultima ipotesi, alla esplicitazione della scelta segue l'attivazione del rito richiesto e le regole del procedimento sono da quel momento quelle che governano il rito scelto (giudizio abbreviato, applicazione di pena). Ne consegue che, formulata la scelta del rito alternativo, non integra alcuna nullità l'omesso avviso all'imputato della facoltà di chiedere il termine a difesa che riguarda, invece, il dibattimento del giudizio direttissimo al quale si accede solo ove non sia stata esercitata quella scelta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 451 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 451 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 449 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 449 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)