Sez. 1, Sentenza n. 10936 del 02/11/1998 (Rv. 520279 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Provvedimento di competenza del giudice delegato ma assunto dal tribunale - Reclamo innanzi alla Corte d'appello - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il principio generale posto dall'art. 23, ultimo comma, della legge fall., secondo cui i provvedimenti del tribunale nell'ambito della giurisdizione fallimentare non sono reclamabili davanti alla Corte d'appello (se non nei casi previsti dalla stessa legge), si applica anche nel caso in cui il tribunale (legittimamente operando il suo potere di surroga) provveda direttamente su una questione la cui decisione è demandata al giudice delegato (nella specie, disponendo la vendita di tutti i beni mobili del fallito). Sicché, avverso un tale provvedimento non è ammesso reclamo alla Corte d'appello, bensì esclusivamente ricorso per cassazione, inteso a far valere i vizi del provvedimento stesso, compresa l'incompetenza.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)