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Sez. 1, Sentenza n. 11480 del 20/11/1993 (Rv. 484426 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere | Ausiliari dell'ufficio fallimentare - Compenso - Liquidazione - Decreto del Tribunale fallimentare - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484426-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - In genere

Il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari dell'ufficio fallimentare, che sia stato emesso dal tribunale anziché dal giudice delegato, competente ai sensi dell'art. 25 n. 7 legge fall., non ha natura amministrativa, ma giurisdizionale, potendo essere lesivo del diritto al giusto compenso da parte dell'ausiliare. Pertanto, contro tale decreto è immediatamente proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., e non invece reclamo alla Corte di appello, in applicazione del principio generale di cui all'art. 23, ultimo comma, legge fall., secondo cui i provvedimenti del tribunale, nell'ambito della giurisdizione endofallimentare, non sono reclamabili davanti alla Corte di appello ed impugnabili in via ordinaria, se non nei casi previsti dalla stessa legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)