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Sez. 5 - , Sentenza n. 33927 del 19/12/2019 (Rv. 656604 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE | Classificazione dei fabbricati - Ruralità ai fini fiscali - Condizioni - Requisiti soggettivi ed oggettivi - Contenuto - Pensionamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656604-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

In materia di classificazione catastale delle unità immobiliari aventi destinazione abitativa, perché possa riconoscersi il carattere della "ruralità" ai fini fiscali, la legge richiede la sussistenza di requisiti soggettivi e oggettivi, afferenti rispettivamente a caratteristiche proprie dei soggetti utilizzatori dei fabbricati (coltivatore diretto del fondo, imprenditore agricolo, affittuario, loro familiari conviventi, etc.) e a qualità tipologiche edilizie, di ubicazione, di destinazione d'uso e di utilizzazione, nonché della condizione di cui all'art. 9, comma 3, lett. d), del d.l. n. 557 del 1993, conv. nella l. n. 133 del 1994, quale novellato dall'art. 42 bis del d.l. n. 159 del 2007, conv. nella l. n. 222 del 2007, secondo cui il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Pertanto, in caso di soggetto titolare di pensione che continui a svolgere attività agricola sul fondo o che abbia concesso il fondo a terzi, l'ammontare del volume d'affari deve essere determinato, rispettivamente, senza tener conto del trattamento pensionistico percepito ovvero considerando quello del conduttore del fondo, mentre deve escludersi il carattere della ruralità del fabbricato ad uso abitativo quando il pensionato agricoltore non eserciti più alcuna attività sul fondo o non lo abbia concesso in uso a terzi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/2007 num. 159 art. 42 bis, Legge 29/11/2007 num. 222 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, Cod. Civ. art. 2135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)