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Sez. 1, Sentenza n. 17419 del 30/08/2004 (Rv. 576411 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - MANCATA CONVERSIONE - IN GENERE | Sospensione cd. anomala disposta da decreto-legge non convertito - Istanza di fissazione della nuova udienza ex art. 297 cod.proc. civ. - Tempestività - Calcolo del termine - <Dies a quo> - Individuazione - Avviso di mancata conversione - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576411-01

FONTI DEL DIRITTO - DECRETO LEGGE - LEGGE DI CONVERSIONE - MANCATA CONVERSIONE - IN GENERE

In tema di sospensione cd. anomala del processo civile, ove la causa di sospensione sia stata stabilita da un decreto-legge (nella specie n. 513 del 1996) che non venga convertito, e ove sia necessario stabilire la tempestività dell'istanza di fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione (per l'avvenuta decadenza del decreto-legge che l'aveva disposta), ai sensi dell'art. 297 cod.proc. civ., calcolando l'eventuale avvenuto decorso del termine perentorio di sei mesi previsto a pena di estinzione del giudizio (art. 307 cod. proc. civ.), il <dies a quo> a partire dal quale va computato tale termine è costituito dalla data in cui sia stato pubblicato l'apposito avviso di mancata conversione del decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Ministero della Giustizia (Nell'enunciare tale principio la Corte di cassazione ha respinto la tesi della necessità di una conoscenza concreta dell'evento, a mezzo notificazione o comunicazione di esso, perché contrario all'interpretazione adeguatrice della sospensione anomala del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 513

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)