Sez. L, Sentenza n. 6744 del 26/07/1996 (Rv. 498765 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Trasmissione degli atti alla Corte costituzionale - Sospensione del processo - Riassunzione - Disciplina applicabile - Termine - Decorrenza - Comunicazione alla parte, con biglietto inviato dalla cancelleria del giudice del processo sospeso, della pronuncia della Corte - Rilevanza esclusiva ai fini della conoscenza concreta della pronuncia e quindi della decorrenza del termine - Sussistenza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
La riassunzione del procedimento, dopo la sospensione disposta a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 per trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. civ. (nel testo fissato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 34 del 1970), entro sei mesi dall'effettiva conoscenza del provvedimento con cui detta Corte abbia definito la questione ad essa rimessa, e cioè dal giorno in cui la parte abbia ricevuto comunicazione, con biglietto della cancelleria del giudice del processo sospeso, della pronuncia (la quale deve essere trasmessa a codesta cancelleria ai sensi dell'art. 29 della citata legge n. 87 del 1953), dato che solo una siffatta comunicazione determina la conoscenza concreta della pronuncia medesima, non ravvisabile nella sua precedente pubblicazione, disposta a norma dell'art. 30 della stessa legge ed idonea a comportarne una mera conoscenza legale, rilevante ai diversi fini dei suoi effetti sull'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)