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Sez. 1, Sentenza n. 492 del 22/01/1980 (Rv. 403876 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - ATTUAZIONE CON L'ESECUZIONE DI UN MANUFATTO FERROVIARIO SUL FONDO ESPROPRIATO O LEGITTIMAMENTE OCCUPATO D'URGENZA - EDIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ESPROPRIATO O ESPROPRIANDO SULLA PORZIONE RESIDUA CONFINANTE - DISTANZE FISSATE DALLE DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA FERROVIARIA, OVVERO DALL'ART 873 COD CIV O DAI REGOLAMENTI LOCALI - OSSERVANZA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403876-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - IN GENERE - ATTUAZIONE CON L'ESECUZIONE DI UN MANUFATTO FERROVIARIO SUL FONDO ESPROPRIATO O LEGITTIMAMENTE OCCUPATO D'URGENZA - EDIFICAZIONE DEL PROPRIETARIO ESPROPRIATO O ESPROPRIANDO SULLA PORZIONE RESIDUA CONFINANTE - DISTANZE FISSATE DALLE DISPOSIZIONI SPECIALI IN MATERIA FERROVIARIA, OVVERO DALL'ART 873 COD CIV O DAI REGOLAMENTI LOCALI - OSSERVANZA - NECESSITA.*

Qualora venga realizzata un'opera pubblica su fondo espropriato, ovvero su fondo legittimamente occupato, prima del perfezionarsi del procedimento espropriativo, il proprietario espropriato od espropriando, che intenda costruire sulla porzione residua, confinante con quella espropriata od esproprianda, e tenuto all'osservanza delle distanze legali nei rapporti di vicinato, con applicazione, in favore dell'amministrazione espropriante, del principio della prevenzione attuato con l'esecuzione dell'opera pubblica, salva restando ogni questione di risarcimento del danno per l'eventuale illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio, ovvero di computo nell'indennizzo espropriativo dell'eventuale pregiudizio arrecato dall'opera pubblica a quella porzione residua. Pertanto, qualora detta opera consista in un manufatto ferroviario, che presenti le caratteristiche di vera e propria costruzione (nella specie, linea ferrata su terrapieno sostenuto da un muro di altezza superiore ai tre metri), l'edificazione di quel proprietario deve rispettare non soltanto le distanze fissate dalle Disposizioni speciali in materia ferroviaria (quale l'art 67 del RD 9 maggio 1912 n 1447), ma anche, se maggiori, le distanze fissate dall'art 873 cod civ, o dalla norma dei regolamenti locali, cui tale articolo rinvia. (V 2827/73, mass n 366398; (V 2208/71, mass n 353000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 878, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 72, Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)