Sez. U, Sentenza n. 2827 del 30/10/1973 (Rv. 366398 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA -LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - MERA PREVISIONE DELLA VIA PUBBLICA NEL PIANO REGOLATORE - INIDONEITA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA -LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - APERTURA (PER L') - ESENZIONE - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - MERA PREVISIONE DELLA VIA PUBBLICA NEL PIANO REGOLATORE - INIDONEITA.*
L'attribuzione ad un suolo della qualita giuridica di strada pubblica si realizza non in forza di una mera Determinazione programmatica della pa, che ne preveda quella utilizzazione, ma in conseguenza del concreto tradursi di tale intendimento sul piano effettuale mediante l'esplicazione dell'attivita giuridica e materiale, diretta ad attuare la concreta destinazione del suolo all'uso da cui quel particolare tipo di bene pubblico e caratterizzato. Conseguentemente, in tema di regolamento di distanze legali, la semplice previsione di una via pubblica nel piano regolatore, non seguita da un decreto di espropriazione o di occupazione di urgenza della relativa area e dall'effettiva destinazione di questa all'esecuzione dell'opera programmata non basta ad escludere l'osservanza delle Disposizioni di cui gli articoli 879, secondo comma, e 905 terzo comma, cod civ relative alle costruzioni e alle vedute. (Conf 2879/71, mass n 354106; 1320/70, mass n 347036).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879, Cod. Civ. art. 905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)