Sez. U, Sentenza n. 5937 del 29/11/1985 (Rv. 443105 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - INDENNITÀ DOVUTA DALLA P.A. EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE CON RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI IN ATTO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - INDENNITÀ DOVUTA DALLA P.A. EX ART. 46 DELLA LEGGE N. 2359 DEL 1865 - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE CON RIFERIMENTO AI VALORI MONETARI IN ATTO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITÀ.*
L'indennità dovuta dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, in favore del proprietario di fondo che venga a subire un danno dall'esecuzione dell'opera pubblica (nella specie, impedimento all'accesso di un vano terraneo conseguente ad opere di rialzo del piano di calpestio di una piazza), ha la funzione di compensare, in termini reali, un decurtamento patrimoniale, e deve essere pertanto liquidata con riferimento ai valori monetari in atto al momento della decisione. (V 1833/79, mass n 398211).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)