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Sez. L - , Sentenza n. 24355 del 30/09/2019 (Rv. 655129 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Accordo interconfederale del 27 aprile 1995 - Licenziamento del dirigente per processo di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale - Indennità supplementare - Spettanza - Stato di disoccupazione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655129-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

L'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista per i dirigenti di azienda dall'accordo interconfederale del 27 aprile 1995 deve essere riconosciuta al dipendente nel caso in cui il licenziamento sia obiettivamente causato da ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale, non essendo necessario che ad esso consegua una effettiva cesura del rapporto di lavoro e che il dipendente versi, pertanto, in stato di disoccupazione. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato l'emolumento in presenza di un licenziamento intimato da una società posta in amministrazione straordinaria, seguito da riassunzione ad opera del cessionario, quale speciale modalità di trasferimento del lavoratore ex art. 5, comma 2 ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. dalla l. n. 39 del 2004).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/04/1995, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 5 com. 2, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)