Sez. U, Sentenza n. 1875 del 27/01/2009 (Rv. 606124 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Partecipazione di un professionista ad una commissione comunale per l'affidamento di lavori - Assenza di un valido contratto di appalto d'opera - Indennità per indebito arricchimento - Tariffa professionale - Riferimento - Esclusione - Gettoni di presenza spettanti ai componenti di commissione - Rilevanza - .
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
In tema di azione d'indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all'assenza di un valido contratto di appalto d'opera tra la P.A. ed un professionista, l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione resa in virtù del contratto invalido, con esclusione di quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. Pertanto, ai fini della determinazione dell'indennizzo dovuto al professionista che partecipi, in assenza di valido contratto, ad una commissione comunale per l'affidamento di determinati lavori, non possono essere assunte come parametro le tariffe professionali (ancorché richiamate da parcelle vistate dall'ordine competente), alle quali può ricorrersi solo quando le prestazioni siano effettuate dal professionista in base un valido contratto d'opera con il cliente, mentre è congruo il riferimento alle somme previste per i "gettoni di presenza" spettanti ai componenti di commissione (nella specie ai sensi del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, DPR 11/01/1956 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)