Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 30/12/1994 (Rv. 489484 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione - Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza emessa a norma dell'art. 648 comma primo cod. proc. civ. - con la quale venga concessa la provvisoria esecuzione del decreto, quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o non è di pronta soluzione - non è impugnabile con ricorso per Cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio e perciò espressamente dichiarato dalla norma stessa non impugnabile, perché destinato ad operare in via meramente temporanea, con effetti che si esauriscono con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)