Sez. 1, Sentenza n. 2109 del 13/03/1996 (Rv. 496340 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Opposizione a decreto ingiuntivo - Ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione - Impugnazione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza con cui il giudice istruttore concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost, trattandosi di un provvedimento privo di contenuto decisorio, inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera in via meramente temporanea, con effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)