Sez. U, Ordinanza n. 15979 del 21/07/2011 (Rv. 618505 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Personale marittimo già dipendente delle Ferrovie dello Stato - Assunzione successiva al 1 gennaio 1980 - Domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico - Giurisdizione - Del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico proposta dal pensionato, già dipendente quale personale navigante del settore delle navi traghetto delle Ferrovie dello Stato, ove lo stesso sia stato assunto successivamente al 1 gennaio 1980, atteso che l'art. 40, primo comma, della legge n. 413 del 1984, ha previsto l'esclusiva iscrizione di tale personale marittimo all'ordinaria e generale gestione assicurativa dell'INPS, stabilendo, al secondo comma, la conservazione dell'iscrizione al fondo speciale delle Ferrovie dello Stato - la cui persistenza è idonea a giustificare la devoluzione della controversia alla Corte dei Conti trattandosi di Fondo i cui squilibri gestionali sono posti a carico dello Stato - limitatamente all'attività prestata anteriormente al 1 gennaio 1980.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1984 num. 413 art. 2, Legge 26/07/1984 num. 413 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)