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Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Abbreviazione di indicazioni

1. Nel testo della presente legge le espressioni "Cassa", "Istituto", "assicurazione generale obbligatoria" vanno rispettivamente intese come "Cassa nazionale per la previdenza marinara", "Istituto nazionale della previdenza sociale" e "assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".

2. L'espressione "lavoratori marittimi" va riferita al personale navigante o amministrativo assoggettato alla disciplina prevista dalla presente legge, qualora non sia diversamente disposto dalle singole norme.

Art. 2 Soppressione della Cassa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Cassa e' soppressa.

2. Dalla stessa data l'Istituto subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla Cassa stessa.

3. La valutazione degli elementi del patrimonio, all'atto del passaggio della gestione, avverra' in base ai valori iscritti in bilancio.

4. I fondi di riserva legale, di cui agli articoli 55 e 63 della legge 27 luglio 1967, n. 658, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinati alla riserva di cui all'articolo 11 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

5. A decorrere dalla data indicata nel primo comma i finanziamenti e le somme a, qualsiasi titolo assegnati alla soppressa Cassa, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, sono confermati e devoluti all'istituto che li destina al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

6. Al predetto Fondo e' attribuito il patrimonio della Cassa stessa.

7. Ogni disposizione legislativa o regolamentare concernente la soppressa Cassa deve intendersi diretta all'Istituto.

Art. 3 Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli

1. La Casa di riposo per marittimi "G. Bettolo" di Camogli conserva la propria destinazione, in favore dei lavoratori marittimi pensionati, secondo le modalita' previste dal Regolamento approvato dal Comitato amministratore della soppressa Cassa in data 14 giugno 1957, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabili.

2. La regolamentazione e la gestione della predetta Cassa di riposo sono devolute all'istituto.

Titolo I. I soggetti

Art. 4 Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'istituto

1. I lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1 gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto.

2. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:

  1. a) le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati;2

  2. b) le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;

  3. c) i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;

  4. d) i civili imbarcati su navi militari, in qualita' di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;

  5. e) il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;

  6. f) il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;

  7. g) le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;

  8. h) gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;

  9. i) il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.2

3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresi', alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.

Art. 5 Individuazione della nave

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si considerano navi:

  1. a) quelle iscritte nelle "Matricole delle navi maggiori";

  2. b) quelle iscritte nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti", aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione;

  3. c) quelle iscritte nei "Registri delle navi da diporto";

  4. d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "Registri delle imbarcazioni da diporto", di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima in esercizio superiore a 35 cavalli-vapore, anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario;

  5. e) i galleggianti, iscritti nei "Registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza purche' abbiano mezzi di propulsione propri.

Art. 6 Esclusioni dalla presente legge

1. La presente legge non si applica:

  1. a) ai dipendenti dalle societa' di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, con qualifica di dirigente, che, ai sensi dell'articolo stesso, continuavano ad essere iscritti alla Gestione speciale della soppressa Cassa. Tali dipendenti sono iscritti esclusivamente all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

  2. b) ai marittimi dipendenti dalle aziende esercenti linee di navigazione interna iscritti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive modifiche ed integrazioni, al Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto;

  3. c) ai marittimi che, in conseguenza del rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione, siano obbligatoriamente iscritti ad una forma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa dell'assicurazione generale obbligatoria, fatto salvo quanto disposto al successivo Capo I del Titolo V;

  4. d) ai marittimi iscritti negli elenchi dei pescatori addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativistica su natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore.
    Nei confronti dei marittimi predetti trovano applicazione le disposizioni della legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni;

  5. e) ai soggetti che in virtu' del rapporto di lavoro esplicano contemporaneamente attivita' marittima con carattere accessorio rispetto all'attivita' principale; nei confronti dei medesimi continuano ad applicarsi le norme previdenziali concernenti il rapporto di lavoro principale;

  6. f) ai soggetti che esplicano a bordo attivita' autonoma senza essere alle dipendenze dell'armatore o di terzi; per i medesimi si applicano le disposizioni previdenziali concernenti l'attivita' esplicata.

  7. f) -bis ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attivita' di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Titolo II. Le contribuzioni

Art. 7 Obbligo contributivo

1. A decorrere dal 1 gennaio 1980 sono dovuti dalle aziende armatoriali, o comunque dai soggetti che impiegano personale soggetto all'obbligo assicurativo previsto dalla presente legge, i contributi per le assicurazioni generali obbligatorie nonche' quelli per la Cassa unica assegni familiari, gestite dall'Istituto, secondo le norme, le modalita' e con le sanzioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Resta ferma l'inapplicabilita' delle disposizioni concernenti le addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe.

Art. 8 Responsabilita' solidale tra armatore e proprietario

1. Il proprietario e l'armatore sono personalmente e solidalmente responsabili verso l'Istituto del versamento dei contributi afferenti gli equipaggi della nave, anche nei casi di naufragio o di abbandono della nave stessa.

2. In caso di alienazione volontaria, a qualsiasi titolo, il proprietario e l'armatore rispondono, come disposto dal primo comma, del versamento dei contributi maturati sino alla data di trascrizione dell'atto di trapasso di proprieta'.

3. Ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione, e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell'atto di vendita della nave, ovvero di abbandono o naufragio della nave stessa, vengono calcolati, immediatamente, in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate.

Art. 9 Contributi obbligatori dovuti dalle aziende della pesca

1. Per le aziende del settore della pesca, esercitata con le navi di cui alla lettera b) dell'articolo 5 della presente legge, l'aliquota contributiva, afferente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativamente agli equipaggi delle navi stesse, e' dovuta nella misura stabilita per le aziende del settore agricolo di cui all'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 Costituzione e gestione della posizione contributiva

1. Le aziende armatoriali sono tenute ad accendere, dal 1 gennaio 1980 per ciascuna nave gestita, una distinta posizione contributiva previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro-paga.

2. La posizione contributiva di cui al comma precedente deve essere presa a riferimento dall'azienda armatoriale esclusivamente per l'assolvimento dell'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.

3. I marittimi che non risolvano il rapporto di lavoro all'atto dello sbarco devono essere registrati su apposito libro presso l'azienda armatoriale per l'assolvimento dell'obbligo contributivo.

Art. 11 Termini per l'assolvimento dell'obbligo contributivo

1. Limitatamente al personale navigante e' fatto obbligo alle aziende armatoriali di effettuare il versamento dei contributi dovuti con periodicita' mensile, entro 60 giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono.

Art. 12 Armatore e proprietario-armatore imbarcati

1. Sono soggetti all'obbligo della contribuzione previsto dall'articolo 7 della presente legge, con esclusione da quello per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, anche l'armatore, di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, e il proprietario-armatore, di cui all'articolo 272 del codice stesso, che facciano parte dell'equipaggio della nave dai medesimi gestita.