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Sez. 1, Sentenza n. 2600 del 30/03/1999 Cc. (dep. 12/05/1999) Rv. 213356 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Revoca del beneficio - Sentenza di condanna successiva ad altra di applicazione della pena e relativa a fatto anteriormente commesso - Superamento, nel complesso, dei limiti di legge - Revoca della sospensione concessa con la prima sentenza - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1999-03-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213356-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Qualora ad una sentenza di applicazione della pena con beneficio della sospensione condizionale, pronunciata ai sensi dell'art.444 c.p.p., faccia seguito una sentenza di condanna per reato anteriormente commesso, con la quale venga inflitta una pena che, cumulata con l'altra, superi i limiti stabiliti dall'art.163 c.p.p., non può comunque darsi luogo a revoca del suddetto beneficio, non trovando applicazione, in tal caso, la disciplina dettata dall'art.168, comma 1, n.2, c.p., dal momento che tale disciplina presuppone che entrambe le sentenze siano "di condanna", mentre ciò non può dirsi della sentenza di applicazione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 com. 1 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)