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Sez. L, Sentenza n. 1446 del 27/01/2004 (Rv. 569731 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori in mobilità - Trasformazione del rapporto di lavoro - Comunicazione agli organi di collocamento - Ritardo - Conseguenze - Decadenza dal beneficio contributivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569731-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia di incentivi all'assunzione dei lavoratori in mobilità, al fine di ottenere il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma 2, l. n. 223 del 1991, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato, costituito con un lavoratore in mobilità, da rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, deve essere comunicata dal datore di lavoro agli organi del collocamento entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 9 bis, commi 2 e 5, l. n. 508 del 1996. Il ritardo della comunicazione non comporta la perdita del beneficio contributivo, ma questo può decorrere solo dalla ricezione della medesima.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 9 bis com. 5 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)