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Sez. L, Sentenza n. 1897 del 01/02/2005 (Rv. 579704 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE | Lavoratori collocati in mobilità - Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato - Successiva trasformazione in rapporto a tempo indeterminato - Obbligo di comunicazione agli organi del collocamento - Decorrenza.
Stato
decisa il 2005-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579704-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE

In materia d'incentivi all'assunzione dei lavoratori in mobilità, al fine di ottenere il beneficio contributivo di cui all'art. 8, comma secondo, legge n. 223 del 1991, la trasformazione del rapporto di lavoro subordinato, costituito con un lavoratore in mobilità, da rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, deve essere comunicata dal datore di lavoro agli organi del collocamento entro cinque giorni, ai sensi dell'art. 9 bis, commi secondo e quinto, legge n. 508 del 1996, e la tempestività di tale adempimento va verificata non con riguardo all'epoca in cui è intervenuta la pattuizione tra le parti relativa al rapporto di lavoro, ma con riferimento alla data a partire dalla quale è destinata ad operare la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis com. 2, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 9 bis com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)