Sez. 1, Sentenza n. 4757 del 13/09/1979 (Rv. 401341 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - AZIONE DELL'ASSUNTORE CONTRO IL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE DEL FALLITO PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, PER IL CONSEGUIMENTO DEL RESIDUO PREZZO DOVUTO - ECCEZIONE DI ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DA PARTE DEL TERZO - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE - AZIONE DELL'ASSUNTORE CONTRO IL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE DEL FALLITO PRIMA DELL'INSTAURAZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE, PER IL CONSEGUIMENTO DEL RESIDUO PREZZO DOVUTO - ECCEZIONE DI ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DA PARTE DEL TERZO - AMMISSIBILITA.*
L'assuntore del concordato fallimentare, il quale, avvalendosi del suo subingresso in tutti 'i diritti e le ragioni del fallimentò, agisca nei confronti di un terzo, che abbia acquistato un bene dal fallito prima dell'instaurarsi della procedura concorsuale, al fine di conseguire il residuo prezzo dovuto, puo far valere il relativo credito nella consistenza in cui esso scaturisce da detto contratto, e, pertanto, resta soggetto all'eccezione di Estinzione per compensazione, che quell'acquirente gli opponga in forza di ragioni scaturenti dal medesimo rapporto, e che astrattamente avrebbe potuto opporre alla massa fallimentare, mentre resta irrilevante che tali ragioni non siano state insinuate nel passivo fallimentare e che gli obblighi dell'assuntore risultino limitati ai crediti ammessi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST., Legge Falliment. art. 124, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 124, Legge Falliment. art. 130, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 130, Legge Falliment. art. 131 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)