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Sez. 1, Sentenza n. 16249 del 25/10/1978 Ud. (dep. 29/12/1978) Rv. 140690 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - INTRODUZIONE DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO - TERRITORIO DELLO STATO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1978-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/140690-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE - INTRODUZIONE DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO - TERRITORIO DELLO STATO - NOZIONE.*

Ai fini della consumazione del reato di introduzione di sostanze stupefacenti nel territorio dello stato, si deve intendere per territorio dello stato anche la zona compresa tra la linea di confine, inteso come limite geografico politico, e la cosiddetta linea doganale. (Conf mass n 135967).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)