Sez. 1, Sentenza n. 4772 del 05/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169216 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - TERRITORIO DELLO STATO - ESTENSIONE - LIMITI - FATTISPECIE: SALA ARRIVI INTERNAZIONALI DI AEROPORTO.*
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - TERRITORIO DELLO STATO - ESTENSIONE - LIMITI - FATTISPECIE: SALA ARRIVI INTERNAZIONALI DI AEROPORTO.*
Ai fini della sussistenza del reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti, deve ritenersi territorio dello stato, sul quale viene esercitato il pieno potere del medesimo, anche quella zona di territorio compreso tra linea di confine politico e la cosiddetta linea doganale (nella specie sala degli arrivi internazionali dell'aeroporto di Linate). (Conf mass n 166097; (Conf mass n 155807; (Conf mass n 152654; (Conf mass n 140690; (Conf mass n 135967).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)