Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 03/03/2016 (Rv. 639383 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Reiterazione di atti di diffida - Termine previsto dall'art. 1454 c.c. - Decorrenza dall'ultimo di essi - Sussistenza - Momento dell'inadempimento - Anticipazione alla scadenza del termine della prima diffida - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE
In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 c.c. decorre dall'ultimo di essi, sicché lo "spatium agendi" di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall'ultima diffida; tuttavia la reiterazione della diffida non esclude che l'inadempimento del diffidato si sia già manifestato alla scadenza del termine assegnato con la prima diffida, potendosi individuare nella rinnovazione un interesse del diffidante ad un tardivo adempimento della controparte, con la concessione quindi di un nuovo termine che impedisca l'effetto risolutorio di diritto collegato alla prima diffida.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)