Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14877 del 06/07/2011 (Rv. 618372 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE | Reiterazione di atti di diffida - Termine previsto dall'art. 1454 cod. civ. - Decorrenza dall'ultimo di essi - Sussistenza - Conseguenze.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE
In caso di reiterazione di atti di diffida ad adempiere, il termine previsto dall'art. 1454 cod. civ. decorre dall'ultimo di essi, con la conseguenza che lo "spatium agendi" di quindici giorni, che necessariamente deve intercorrere tra il ricevimento della diffida e l'insorgenza della fattispecie risolutoria, deve essere rispettato a far data dall'ultima diffida.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)