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Sez. 1, Sentenza n. 4225 del 28/02/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169014 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169014-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Gli estremi di fatto che comportano il riconoscimento di una circostanza attenuante devono realmente sussistere, non essendo sufficiente la loro putatività. Ne deriva che le modalità sconvenienti, vessatorie, crudeli o irragionevoli che fanno divenire provocatorio un fatto di per sè giusto devono essere rigorosamente provate. (Conf mass n 166101; (Conf mass n 163216 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)