Sez. 1, Sentenza n. 4225 del 28/02/1985 Ud. (dep. 07/05/1985) Rv. 169014 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - PROVOCAZIONE PUTATIVA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Gli estremi di fatto che comportano il riconoscimento di una circostanza attenuante devono realmente sussistere, non essendo sufficiente la loro putatività. Ne deriva che le modalità sconvenienti, vessatorie, crudeli o irragionevoli che fanno divenire provocatorio un fatto di per sè giusto devono essere rigorosamente provate. (Conf mass n 166101; (Conf mass n 163216 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)