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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 27 del 1966

Decisione
decisa il 1966-03-17, depositata il 1966-03-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1966:27
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 2539

  • Processo penale
  • Giudizio per decreto
  • Cod. proc. pen., art. 506
  • Casi di giudizio per decreto e poteri del pretore
  • Omissione dell'interrogatorio dell'imputato
  • Pretesa violazione del diritto di difesa
  • Insussistenza
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel giudizio per decreto, previsto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura penale, non viola il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Ed invero nel detto giudizio tale diritto deve ritenersi realizzato, non solo per quanto già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 170 del 23 dicembre 1963, ma, attesa l'attuale disciplina sotto un ulteriore duplice aspetto. In primo luogo, si concede all'imputato facoltà di scelta: accettare o meno la condanna; e l'accettazione non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra che l'imputato non ha motivo né interesse di chiedere che si proceda all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto spesso in un vantaggio per l'interessato. In secondo luogo, la volontà di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione al decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia giuridica alla condanna ed il decreto stesso assume la funzione di contestazione dell'accusa e, quindi, costituisce la base della discussione dibattimentale.

Norme impugnate

  • art. 506 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1965 dal Pretore di Padova nel procedimento penale a carico di Pesaro Ruggero, iscritta al n. 193 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965. Udita nella camera di consiglio del 3 febbraio 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.
Con ordinanza del 19 luglio 1965, emessa nel procedimento penale contro Pesaro Ruggero, il Pretore di Padova ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura penale, ritenendo che la facoltà concessa al Pretore di pronunciare condanna per decreto senza avere prima interrogato l'imputato o enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto violi il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione. Premesso che, con precedente ordinanza, lo stesso Pretore aveva sollevato, sempre in riferimento all'art. 24 della Costituzione, altra questione di legittimità costituzionale dell'art. 398, - terzo comma, del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà facoltà al Pretore di rinviare l'imputato a giudizio senza che l'imputato sia stato interrogato sul fatto o il fatto sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto, l'ordinanza afferma che le medesime ragioni valgono anche nel caso del decreto penale, che è una decisione di condanna. Si pone inoltre in rilievo come un mezzo difensivo così importante quale è l'interrogatorio dell'imputato serve a puntualizzare meglio l'accusa, conferisce al giudice elementi per dedurre se convenga oppur no (anche sotto il punto di vista dell'economia processuale) definire il processo per decreto e dà la possibilità di graduare la pena tenendo conto delle condizioni soggettive di cui all'art. 133 del Codice penale. L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30 ottobre 1965. Non vi è stata costituzione di parti nel giudizio innanzi questa Corte, onde la decisione è stata adottata in camera di consiglio. :
punto 1
L'omissione dell'interrogatorio dell'imputato nel giudizio per decreto, previsto dagli artt. 506 e seguenti del Codice di procedura penale, non viola il diritto di difesa garantito dal l'art. 24 della Costituzione. La questione proposta dal Pretore di Padova deve ritenersi Sostanzialmente decisa dalla sentenza di questa Corte n. 170 del 23 dicembre 1963, la quale ha ritenuto che, nel detto giudizio, il diritto di difesa viene realizzato in quanto, proponendo l'opposizione prevista dall'art. 507, primo e secondo comma, del Codice di procedura penale, l'opponente è in grado di svolgere le sue ragioni con ampia conoscenza non soltanto delle risultanze processuali, ma anche della valutazione fattane in precedenza dal giudice. Per dissentire da questa decisione l'ordinanza di rimessione adduce, fra l'altro, ragioni di opportunità, le quali non possono costituire motivo di illegittimità costituzionale, ma soltanto oggetto di valutazione discrezionale, nei singoli casi, da parte del Pretore, l'art. 506 del Codice di procedura penale consente di procedere alle "investigazioni che reputa necessarie" e quindi anche all'interrogatorio dell'imputato.
punto 2
Il giudizio per decreto, collocato dal Codice di procedura penale fra i "Giudizi speciali", viene adottato per ragioni di economia processuale, allo scopo di definire rapidamente sine strepitu et figura iudicii quei procedimenti per i quali il Pretore, in seguito all'esame degli atti, ritiene superfluo il dibattimento. Ed è un procedimento che, appunto per la semplicità della forma, che tuttavia non menoma le garanzie difensive, ha dato ottimi risultati, tanto che mentre nel Codice di procedura penale del 1913 era limitato alle contravvenzioni, dal legislatore del 1930 è stato esteso anche ai delitti perseguibili di ufficio, quando il Pretore ritenga di dovere infliggere soltanto la pena pecuniaria. Emesso qualora il giudicante preveda che l'imputato non abbia a lamentarsi del provvedimento, il decreto penale è una decisione di condanna sottoposta a condizione risolutiva dipendente dalla volontà dell'imputato.
punto 3
In riferimento all'art 24 della Costituzione, è da porre in rilievo che, nel caso in esame, trattasi di un giudizio speciale, e che, pertanto, ai fini della tutela del diritto di difesa, non va discusso se un singolo atto processuale sia opportuno o necessario, ma va stabilito se gli strumenti apprestati dalla legge, con quella diversità dipendente dall'adattamento alla struttura di ciascun procedimento, consentano egualmente pieno esercizio di tale diritto. Orbene, secondo l'attuale disciplina, la difesa è garantita, sotto un duplice aspetto. In primo luogo, si concede all'imputato facoltà di scelta: accettare o meno la condanna; ed è evidente che l'accettazione non solo elimina di per se stessa qualsiasi questione difensiva, ma dimostra che l'imputato non ha motivo né interesse di chiedere che si proceda all'esperimento del pubblico dibattimento. Il che si traduce molto spesso in un vantaggio per lo stesso interessato. In secondo luogo, la volontà di difendersi, manifestata attraverso l'opposizione al decreto, ha l'immediato effetto di far perdere ogni efficacia giuridica alla condanna, di metterla cioè nel nulla, come se non fosse stata mai pronunziata. Ed a seguito della opposizione, il processo prende il normale corso, mentre il decreto penale assume la funzione di contestazione dell'accusa e quindi costituisce la base della discussione dibattimentale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 506 del Codice di procedura penale, nella parte in cui dà facoltà al Pretore di pronunziare condanna per decreto penale senza aver prima interrogato l'imputato od enunciato il fatto in un mandato rimasto senza effetto, questione sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, con ordinanza 19 luglio 1965 del Pretore di Padova. Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1966. GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIPACIO.

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