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Sez. L, Sentenza n. 4671 del 21/04/1993 (Rv. 481948 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Termine ex art. 7, quinto comma statuto lavoratori - Funzione - Osservanza - Condizioni - Predisposizione delle controdeduzioni del lavoratore prima del decorso del termine ma ricezione dell'atto in una data successiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481948-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

Il termine previsto dall'art. 7, quinto comma della legge n. 300 del 1970 (secondo cui i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere irrogati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione dell'addebito), individua il momento entro il quale le eventuali controdeduzioni del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro, e non può ritenersi rispettato quando, pur avendo il lavoratore predisposto le proprie difese prima del decorso del termine stesso, la ricezione dell'atto avvenga in una data successiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)