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Sez. L, Sentenza n. 10106 del 19/11/1996 (Rv. 500622 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Termine ex art. 7, quinto comma, statuto lavoratori - Funzioni - Osservanza - Predisposizione delle controdeduzioni del lavoratore prima del decorso del termine ma ricezione dell'atto in data successiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500622-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

L'art. 7 comma quinto della legge n. 300 del 1970 (per il quale i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa) individua il termine entro il quale le eventuali controdeduzioni del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro, termine che non può ritenersi rispettato quando, pur avendo il lavoratore predisposto le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione dell'atto avvenga in data successiva.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)