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Sez. 6, Sentenza n. 4959 del 21/10/2014 Ud. (dep. 03/02/2015) Rv. 262156 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE | Ufficiale giudiziario - Procedura di pignoramento - Versamento sul proprio conto corrente bancario di assegni consegnati da debitori esecutati - Configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen. - Differenze con i reati di abuso di ufficio e di truffa.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262156-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE

Integra la fattispecie incriminatrice del peculato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che, nel corso di una procedura di pignoramento, versa su conti correnti bancari a sé intestati le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati, e solo successivamente tramuta le stesse in assegni circolari versati in favore dei creditori pignoranti. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poiché la violazione dei doveri d'ufficio, determinata dalla mancata redazione del verbale di pignoramento, aveva costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione, mentre il comportamento fraudolento era stato finalizzato unicamente all'occultamento dell'illecita appropriazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)