Sez. 6, Sentenza n. 12306 del 26/02/2008 Ud. (dep. 19/03/2008) Rv. 239212 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE | Ufficiale giudiziario - Procedura di pignoramento - Versamento sul proprio conto corrente bancario di assegni consegnati da debitori esecutati - Configurabilità del reato di cui all'art. 314 cod. pen. - Differenze con i reati di abuso di ufficio e di truffa.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - PER APPROPRIAZIONE
Integra la fattispecie incriminatrice del peculato continuato, e non quelle di truffa o di abuso d'ufficio, la condotta dell'ufficiale giudiziario che nel corso di una procedura di pignoramento versa su conti correnti bancari intestati a sé medesimo, ovvero cointestati anche al proprio coniuge, le somme di denaro portate da assegni bancari sottoscritti dai debitori esecutati e, successivamente, tramuta le relative somme in assegni circolari versati in favore dei legittimi destinatari (Ufficio del registro, creditori, ecc.). (Nel caso di specie, la S.C. ha escluso la configurabilità dei reati di abuso d'ufficio e di truffa aggravata, poichè la violazione dei doveri d'ufficio ha costituito esclusivamente la modalità della condotta di appropriazione e la disponibilità delle somme portate dai titoli ne ha preceduto la temporanea appropriazione dei relativi importi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 197 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)