Sez. U, Sentenza n. 13431 del 09/06/2006 (Rv. 590062 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Controversie risarcitorie in tema di occupazione "usurpativa" - Annullamento giurisdizionale della dichiarazione di pubblica utilità - Domanda risarcitoria proposta in sede di giudizio di ottemperanza - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
Nelle controversie aventi ad oggetto casi di occupazione usurpativa, in cui sia stata annullata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di trasformazione di beni privati, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in considerazione un comportamento illecito "ab origine", di carattere permanente, fonte di responsabilità extracontrattuale, per lesione del diritto di proprietà, sicché ove venga successivamente chiesta, anche in sede di ottemperanza dell'ordine di restituzione contenuto nella sentenza del giudice amministrativo che abbia annullato la dichiarazione di pubblica utilità, la liquidazione dei danni per l'illegittima occupazione "ab origine", sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)