Sez. U, Ordinanza n. 10978 del 09/06/2004 (Rv. 573494 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA | Art. 34 D.Lgs. n. 80 del 1998 - Materia urbanistica - Ambito della prevista giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Presupposti e limiti - Controversie originate da fattispecie di occupazione "usurpativa" - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento - Fattispecie relativa a discarica di rifiuti.
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - ESCLUSIVA
Non tutti i comportamenti implicanti un uso del territorio sono riconducibili alla materia urbanistica, ma solo quelli che, esprimendo l'esercizio di un potere amministrativo, siano collegati ad un fine pubblico o di pubblico interesse legalmente dichiarato; in difetto di tale collegamento, si configura - a carico della Pubblica Amministrazione - un mero comportamento materiale, integrante, ove lesivo di situazioni giuridiche di altri soggetti, un fatto illecito generatore di danno, che è al di fuori dell'ambito applicativo della riserva di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, prevista dall'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205. Ne consegue che nelle controversie aventi ad oggetto casi di occupazione c.d. usurpativa - nelle quali, manca una valida e perdurante dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in ragione della quale è stata disposta l'occupazione di un fondo, o per mancanza <ab initio> della dichiarazione di pubblica utilità o perché questa sia venuta meno in seguito all'annullamento dell'atto in cui era contenuta ovvero sia divenuta inefficace - sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non essendo tali fattispecie in alcun modo riconducibili all'esercizio di un potere amministrativo in materia urbanistica e imponendosi, al riguardo, il rispetto dei principi costituzionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazioni inerenti all'art. 1, del protocollo addizionale n. 1, della CEDU, con particolare riguardo alla distinzione tra l'occupazione appropriativa e l'occupazione usurpativa (Nella specie, approvato dal Comune il progetto dell'Azienda Municipalizzata per la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani, sul ricorso del proprietario dell'area, il Consiglio di Stato ha annullato la delibera per l'illegittimità della procedura espropriativa, in ragione della mancanza dei termini iniziali e finali per l'espropriazione ed i lavori, e il giudice ordinario, adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ha disposto la restituzione dei terreni, previa rimozione dei rifiuti già accumulati e delle opere di trasformazione dell'area in una discarica. Nel giudizio di merito, instaurato davanti a quest'ultimo giudice, l'Azienda ha proposto un regolamento preventivo di giurisdizione, in ragione del fatto che il Consiglio di Stato sarebbe stato sia il giudice competente per funzione sull'ottemperanza alla precedente decisione sia il titolare della giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 34 e 35 D. Lgs. n. 80 del 1998, respinto dalla Cassazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)