Sez. L, Sentenza n. 1791 del 17/02/2000 (Rv. 533984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Rapporto organico tra l'amministratore ed una società di capitali - Rapporto di lavoro subordinato - Configurabilità - Condizioni - Prova relativa - Sindacabilità in cassazione dell'accertamento del giudice di merito - Limiti - Fattispecie relativa ad amministratore con compiti di direttore commerciale sottoposto a precise direttive di altro amministratore della società e senza autonomi poteri decisionali.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
È configurabile un rapporto di lavoro subordinato dell'amministratore di una società di capitali allorché - secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - risulti provato che egli sia assoggettato al potere direttivo e disciplinare da parte di altri organi della società e sia privo di autonomi poteri decisionali (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato in relazione all'amministratore di una società a responsabilità limitata preposto al settore commerciale, la cui attività era risultata soggetta alle precise direttive impartite da altro amministratore ed esercitata in assenza di autonomi poteri decisionali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2487
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)