Sez. L, Sentenza n. 1081 del 08/02/1999 (Rv. 523059 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE | Cumulo della qualità di amministratore di società di capitali e di lavoratore subordinato - Condizioni - Prova relativa - Sindacabilità in cassazione delle valutazioni del giudice di merito - Limiti - Fattispecie relativa ad amministratore delegato con ampi poteri e sottoposto a normale controllo da parte del consiglio di amministrazione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - IN GENERE
Non è configurabile un rapporto di lavoro subordinato del componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali quando - secondo l'accertamento del giudice di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici - non sia provato che egli sia assoggettato al potere direttivo di controllo e disciplinare da parte di sopraordinati organi della società. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva escluso l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato - e quindi la validità dell'inerente rapporto assicurativo - previdenziale con l'INPDAI - relativamente ad amministratore delegato di società di ridotte dimensioni, titolare di amplissimi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e assoggettato solo ad una normale attività di controllo da parte del consiglio di amministrazione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2380, Cod. Civ. art. 2381
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)