Sez. 1, Sentenza n. 1018 del 27/01/1995 (Rv. 490057 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ | Art. 2929 cod. civ. - Disciplina - Portata - Azioni esperibili.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ
In tema di vendita o assegnazione forzata, la norma di cui all'art. 2929 cod. civ., vietando la ripetizione delle somme pagate a seguito dell'esecuzione e non l'accertamento in sede di cognizione piena delle ragioni creditorie reciproche delle parti, ha lo scopo di neutralizzare - salvo il caso di collusione dell'assegnatario o acquirente con il creditore e sempre che assegnatario non sia il medesimo creditore procedente - le conseguenze di vizi incidenti sugli atti che precedono l'assegnazione e, pertanto, non disciplina le ipotesi in cui si alleghi l'illegittimità dell'esecuzione per mancanza del diritto a procedere alla stessa, né i casi nei quali non v'è domanda di ripetizione delle somme pagate a seguito dell'esecuzione, onde non esclude l'interesse ad azioni giudiziarie intese all'accertamento delle ragioni suddette.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)