Sez. 3, Sentenza n. 193 del 10/01/2003 (Rv. 559565 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ | Art. 2929 cod. civ. - Disciplina - Portata - Collusione - Nozione - Presupposti - Conseguenze.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - NULLITÀ
In materia di esecuzione forzata, l'espressione "collusione con il creditore procedente" recata dall'art. 2929 cod. civ. (secondo la quale la nullità degli atti esecutivi precedenti alla vendita non ha effetto riguardo all'aggiudicatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente) va interpretata considerando che il termine "collusione" significa "intesa segreta a scopo di frode" (il concetto di frode, e quindi di dolo, risultandovi implicitamente contenuto), e che esso si riferisce solamente all'ipotesi in cui l'acquirente o l'assegnatario sia persona diversa dal creditore procedente, giacché la collusione implica il coinvolgimento di almeno due persone; la suddetta diversità soggettiva deve perciò considerarsi necessariamente presupposta anche ai fini della configurabilità di un'eccezione al principio generale posto dal citato art. 2929 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2929
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)