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Sez. 3, Sentenza n. 3063 del 22/03/1991 (Rv. 471387 - 01)

Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Esercizio in sede penale. | Sentenza penale di assoluzione perché il fatto non costituisce reato - Annullamento ai soli effetti civili - Poteri del giudice di rinvio.
Stato
decisa il 1991-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471387-01

Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - Esercizio in sede penale.

Qualora, in accoglimento del ricorso della parte civile, la sentenza penale di assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato, venga annullata, ai soli effetti civili, con rinvio ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen. al giudice civile competente in grado d'appello, questi ha il potere-dovere di accertare, incidentalmente, su domanda delle parti interessate, se nel fatto potevano ravvisarsi astrattamente gli estremi del reato, ai fini di cui all'art. 2059 cod. civ., ferma restando l'intangibilità del giudicato penale agli effetti di cui all'art. 90 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)