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Sez. 3, Sentenza n. 6416 del 14/07/1997 (Rv. 505964 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE | Ricorso in cassazione della parte civile - Accoglimento - Annullamento della sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili - Rinvio al giudice civile in grado di appello - Riesame della controversia - Limiti.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505964-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE

Qualora in accoglimento del ricorso della parte civile la Corte di Cassazione annulli la sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili con rinvio della causa al giudice civile competente in grado in appello, questi è chiamato a compiere il riesame della controversia nei limiti tracciati dal giudicato penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Pen. art. 541, Cod. Proc. Pen. art. 622 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)