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Sez. U, Ordinanza n. 26793 del 07/11/2008 (Rv. 605249 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Portata - Riparto di giurisdizione - Controversie concernenti il risarcimento del danno da provvedimenti impugnati per illegittimità od illiceità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605249-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell'art. 53, comma 1 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; conseguentemente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dagli artt. 43 e 44 del T.U. n. 327 e dall'art. 3 della legge 1 agosto 2002, n. 166. (Fattispecie relativa ad un'azione di annullamento di un decreto di acquisizione coattiva di beni immobili e contestuale azione di risarcimento dei danni, per l'imposizione di una servitù di elettrodotto su immobili contigui a quelli acquisiti).

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 325 art. 53 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 166 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)