Sez. U, Ordinanza n. 28343 del 22/12/2011 (Rv. 620051 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325 del 2001, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001 - Portata - Riparto di giurisdizione - Controversie concernenti il risarcimento del danno da provvedimenti impugnati per illegittimità od illiceità - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione - Condizioni - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 53 comma 1, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 325, trasfuso nell'art. 53, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ad opera della sentenza n. 191 del 2006 della Corte costituzionale, riguarda soltanto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti delle pubbliche amministrazioni, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del testo unico, non riconducibili, nemmeno mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere e, dunque, tenuti in carenza di potere od in via di mero fatto; conseguentemente appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo quelle controversie in tema di risarcimento del danno derivante da provvedimenti che, benché impugnati per illegittimità od illiceità, sono comunque riconducibili ai poteri ablatori riconosciuti alla P.A. dagli artt. 43 e 44 del T.U. n. 327 e dall'art. 3 della legge 1° agosto 2002, n. 166, ivi compresi gli atti di cessione volontaria, parificati dall'art. 45 del medesimo T.U. ai decreti di esproprio. (Fattispecie relativa ad un'azione di annullamento di un contratto di cessione volontaria di beni immobili e contestuale azione di restituzione e di risarcimento dei danni).
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 325 art. 53 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 45, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)