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Sez. 1, Sentenza n. 612 del 30/09/1971 Ud. (dep. 21/10/1971) Rv. 119194 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITU - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI DIRITTO INDICATE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA 7 SETTEMBRE 1956.*
Stato
decisa il 1971-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119194-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITU - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - RIFERIMENTO ALLE SITUAZIONI DI DIRITTO INDICATE DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA 7 SETTEMBRE 1956.*

L'art 600 cod pen, nel punire chiunque riduca una persona in schiavitu o in condizione analoga, si riferisce a situazioni di diritto. Le quali sono contemplate dall'art 7 della convenzione di Ginevra del 7 settembre 1956 (ratificata con la legge italiana 20 dicembre 1957, n 1304) che, ricollegandosi alla precedente convenzione del 25 settembre 1926, non solo definisce la schiavitu, ma elenca gli istituti ritenuti analoghi alla schiavitu.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Legge 20/12/1957 num. 1304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)