Sez. 5, Sentenza n. 3909 del 07/12/1989 Ud. (dep. 20/03/1990) Rv. 183777 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - ALIENAZIONE E ACQUISTO DI SCHIAVI - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - SCHIAVITÙ E CONDIZIONE ANALOGA ALLA SCHIAVITÙ - POSSONO ESSERE COSTITUITE ANCHE DA SITUAZIONI DI FATTO - CONDIZIONE ANALOGA ALLA SCHIAVITÙ - NOZIONE ACCOLTANE NELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE DI BAMBINI JUGOSLAVI CEDUTI DAI GENITORI DIETRO COMPENSO A NOMADI CHE LI SFRUTTAVANO IN ITALIA - È TALE.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - ALIENAZIONE E ACQUISTO DI SCHIAVI - RIDUZIONE IN SCHIAVITÙ - SCHIAVITÙ E CONDIZIONE ANALOGA ALLA SCHIAVITÙ - POSSONO ESSERE COSTITUITE ANCHE DA SITUAZIONI DI FATTO - CONDIZIONE ANALOGA ALLA SCHIAVITÙ - NOZIONE ACCOLTANE NELLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1956 - APPLICABILITÀ - CONDIZIONE DI BAMBINI JUGOSLAVI CEDUTI DAI GENITORI DIETRO COMPENSO A NOMADI CHE LI SFRUTTAVANO IN ITALIA - È TALE.*
La schiavitù e la condizione analoga alla schiavitù previste dagli artt. 600 e 602 cod. pen. non sono necessariamente solo condizioni di diritto e possono essere costituite anche da situazioni di fatto; in particolare, la nozione di condizione analoga alla schiavitù è data ora dalla convenzione di Ginevra 7 settembre 1956, ratificata con legge 20 dicembre 1957, n. 1304, integrativa della convenzione di Ginevra sulla schiavitù 25 settembre 1926, ratificata con R.d. 26 aprile 1928, n. 1723. Va quindi considerata condizione analoga alla schiavitù quella prevista dall'art. 1 lett. D) della convenzione di Ginevra del 1956, concernente le istituzioni e le pratiche in forza delle quali un bambino o un adolescente minore di anni 18 viene consegnato, dai suoi genitori o da uno di essi, ovvero dal suo tutore, a un terzo, dietro pagamento o meno, in vista dello sfruttamento della persona o del lavoro del predetto bambino o adolescente. È incensurabile in Sede di legittimità il convincimento dei giudici di merito che tale condizione sia da ravvisarsi nel caso di bambini o adolescenti di origine Jugoslavia ceduti dai loro genitori dietro compenso, direttamente o tramite intermediari, a nomadi slavi che li sfruttavano in Italia, obbligandoli alla sistematica perpetrazione di furti e facendosi consegnare tutta la refurtiva. (V mass n 119194; (V mass n 168210).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600, Cod. Pen. art. 602, Legge 26/04/1928 num. 1723, Legge 20/12/1957 num. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)