Sez. L, Sentenza n. 7089 del 07/07/1999 (Rv. 528416 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Nullità del ricorso per difetto dei requisiti ex art. 414 n. 3 e 4 - Omissione puramente formale - Irrilevanza - Valutazione complessiva dell'atto - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo per mancata indicazione degli elementi indicati dagli artt. 414 n. 3 e 4 cod. proc. civ. non deriva dalla sola omessa indicazione da un punto di vista formale di tali elementi, ma richiede che l'individuazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda giudiziale sia impossibile anche attraverso l'esame complessivo dell'atto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)