Sez. L, Sentenza n. 2205 del 27/02/1998 (Rv. 513147 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Elementi ex nn. 3 e 4 art. 414 cod. proc. civ. - Omissione - Effetti - Sanatoria a seguito di costituzione della controparte - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa alla rivendicazione di differenze retributive rivenienti da diverso inquadramento senza specifica richiesta di differenze per straordinario.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO
Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e l'omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui essa si fonda comportano la nullità del ricorso, ove tali elementi non siano individuabili neppure attraverso un esame complessivo dell'atto, nullità non sanabile per effetto della costituzione della controparte, specie se tale costituzione non sia servita alla individuazione degli elementi omessi. (Nella specie, erano state rivendicate differenze retributive rivenienti da un diverso inquadramento, senza alcun riferimento specifico alle differenze relative al lavoro straordinario, la cui richiesta era stata avanzata solo dopo la quantificazione delle spettanze dei ricorrenti da parte del convenuto, quantificazione non comprensiva delle differenze per straordinario. La S.C., in applicazione del suesposto principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che la generica riserva di rivendicazione di "quant'altro dovuto per differenze retributive" fosse sufficiente ad assolvere agli obblighi imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)