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Sez. 5, Sentenza n. 573 del 30/09/2013 Ud. (dep. 09/01/2014) Rv. 258710 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Diniego del perdono giudiziale e concessione della sospensione condizionale della pena - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-09-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258710-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI

Il riconoscimento del beneficio del perdono giudiziale non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato connesso a determinati presupposti ma è rimesso - al pari della sospensione condizionale della pena - al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'unico obbligo di indicare adeguatamente le ragioni della propria scelta evidenziando, in considerazione della "ratio" e della finalità dell'istituto, anche uno solo dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. od altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo dell'effetto positivo che in concreto può derivare dal beneficio prescelto. Ne deriva la legittimità della decisione con cui il giudice di merito, contestualmente al diniego del perdono giudiziale, conceda la sospensione condizionale della pena motivando congruamente in ordine alla preferenza accordata a quest'ultimo meno favorevole beneficio.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)