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Sez. 5 - , Sentenza n. 19258 del 12/02/2019 Ud. (dep. 07/05/2019) Rv. 276508 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI | Diniego del perdono giudiziale - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276508-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI - UDIENZA PRELIMINARE - PROVVEDIMENTI

Il beneficio del perdono giudiziale non costituisce oggetto di un diritto dell'imputato ma è rimesso - al pari della sospensione condizionale della pena - al potere discrezionale del giudice, il quale ha l'obbligo di motivare la propria scelta evidenziando, secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., gli elementi di rilievo per la prognosi circa gli effetti che, in concreto, possono derivare dal beneficio. (Nella specie, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento che aveva negato il beneficio in considerazione dei numerosi precedenti penali del minore e del comportamento trasgressivo che aveva determinato, nel corso del procedimento, l'aggravamento della misura del collocamento in comunità).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)